Università Cattolica del Sacro Cuore

Regolamento

Regolamento contenente la disciplina dell'inserimento delle pubblicazioni nelle Collane del Dipartimento

[“Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche”; “Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche"
Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Piacenza”]

Articolo 1 - Collane di Dipartimento ed opere scientifiche

  1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'inserimento di opere scientifiche in discipline giuridiche nelle Collane del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Piacenza), intitolate "Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche (Libellula edizioni)" e “Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche (A. Giuffrè editore)”.
  2. Le opere scientifiche di cui al comma 1 possono consistere in monografie originali, atti di Convegni o seminari organizzati dal Dipartimento, miscellanee, raccolte di saggi o di scritti curate da uno o più autori aventi ad oggetto discipline giuridiche.

 

Articolo 2 - Soggetti legittimati alla richiesta

  1. Per l’inserimento nella Collana è necessario presentare una richiesta al Direttore del Dipartimento.
  2. La richiesta può essere presentata da docenti, ricercatori, dottorandi e assegnisti di ricerca afferenti al Dipartimento, nonché da altre figure in formazione, che svolgano le loro ricerche presso il Dipartimento, su richiesta motivata del docente tutor di riferimento.
  3. La richiesta può inoltre essere presentata da soggetti esterni al dipartimento che abbiano partecipato ad attività di ricerca svolte all’interno del Dipartimento, su richiesta motivata di un docente afferente al Dipartimento.

 

Articolo 3 - Procedura per l’inserimento nella Collana

Le richieste di inserimento nella Collana di opere scientifiche sono sottoposte ad apposita procedura di selezione, secondo le modalità indicate di seguito.

  1. Ciascun soggetto deve presentare: a) una specifica richiesta indirizzata al Direttore del Dipartimento; b) una copia cartacea e una copia su supporto informatico dell’opera scientifica per la quale si chiede l’inserimento nella Collana; c) documentazione che dimostri l’eventuale disponibilità da parte del richiedente di finanziamenti destinati a sostenere i costi di pubblicazione, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 4; d) preventivo del costo della pubblicazione rilasciato dall’Editore/dagli Editori che cura(no) le pubblicazioni nelle Collane del Dipartimento; e) curriculum vitae et studiorum, nel caso di richieste presentate da figure in formazione e lettera di valutazione del lavoro di ricerca da parte del docente tutor di riferimento.
  2. L’inserimento dell’opera nella Collana è subordinato al parere favorevole di apposita Commissione di lettura. La Commissione di Lettura, composta da due docenti (di cui uno afferente al Dipartimento e uno facente parte del collegio degli arbitri di cui al successivo punto 5), è nominata, con riferimento a ciascuna richiesta presentata, dal Comitato scientifico della Collana. La Commissione esprime parere circa l’inserimento dell’opera monografica nella collana, con una relazione motivata che ne attesti il valore scientifico. La Commissione deve concludere i propri lavori tempestivamente e, comunque, non oltre la data fissata al momento della ricezione dell’opera.
  3. È istituito il comitato scientifico della Collana, composto dal Direttore di Dipartimento e da altri due docenti afferenti al Dipartimento e resta in carica per la medesima durata del mandato del Direttore. Il comitato scientifico riceve la copia del lavoro e delibera sull’avvio dell’Istruttoria, designando la Commissione di Lettura e stabilendo i tempi di conclusione dei lavori di revisione. Il Comitato Scientifico riceve la relazione motivata della Commissione di Lettura e autorizza l’inserimento dell’opera monografica nella collana. In caso di mancata comunicazione del parere da parte della Commissione di lettura entro il termine a essa assegnato, il Comitato scientifico decide in merito all’inserimento dell’opera, assumendosene la responsabilità.
  4. È costituito un Collegio di arbitri revisori esterni composto da docenti di discipline giuridiche di riconosciuta qualità scientifica. Tra i membri del Collegio degli arbitri, il Comitato scientifico sceglie, di volta in volta, per ciascuna delle opere di cui è stata richiesta la pubblicazione, un revisore, che prende parte alla Commissione di lettura, concorrendo a formulare la relazione motivata di cui al precedente punto 3.

 

Articolo 4 - Oneri finanziari per la pubblicazione e contributo finanziario del Dipartimento

  1. Gli oneri finanziari derivanti dalle spese di pubblicazione sono a carico del soggetto richiedente.
  2. Al fine di favorire e sviluppare la ricerca scientifica, il Dipartimento può erogare uno specifico contributo finanziario nei limiti delle risorse disponibili, appositamente individuate per oneri di pubblicazione di opere scientifiche, anche in considerazione delle convenzioni in atto con le case editrici di riferimento.

 

Articolo 5 - Pubblicazione

  1. Le opere monografiche, delle quali è stato autorizzato l’inserimento nella Collana, sono pubblicate secondo le regole del contratto di edizione in atto al momento della presentazione della richiesta. I diritti d’autore, qualora riconosciuti, spettano al Dipartimento.